I.M.U. Imposta municipale propria
ALIQUOTE ANNO 2025
Le aliquote I.M.U. 2025 rimangono invariate rispetto agli anni precedenti e sono le seguenti:
- 0,99% aliquota base applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito.
- 0,54% Abitazioni principali (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per categoria: C/2, C/6, C/7) - (detrazione € 200,00).
- 0,54% Immobili locati a Canone Concordato a persona fisica residente e dimorante e relative pertinenze (massimo una per categoria: C/2, C/6, C/7) - (art. 2 comma 3 L.431/98). Per le altre fattispecie di affitto a canone concordato l’aliquota rimane 0,99%.
- 0,94 % Categoria D tranne D5 e D10.
- 0,99 % Categoria D5.
- 0,10 % Categoria D10.
- 0,94 % Categoria C1.
- 0,10 % Fabbricati rurali.
- 0,89 % Terreni agricoli.
Link alla delibera aliquote IMU 2024 n. 21 del 22.07.2020
Link alla delibera aliquote IMU 2025 n. 47 del 18.12.2024
ESENZIONE I.M.U.
E’ prevista l’esenzione I.M.U. per:
- abitazioni principali e relative pertinenze (massimo una per categoria, C/2 – C/6 - C/7) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 ha stabilito che per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità abitativa nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si informa che sebbene la Consulta abbia di fatto abrogato il riferimento al nucleo familiare non ha inteso favorire l’esenzione I.M.U. per eventuali seconde case.
- Immobili oggetto di occupazione abusiva. L’articolo 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ha introdotto, a partire dall’anno 2023, una nuova fattispecie di esonero IMU che riguarda gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo comunica al Comune, mediante la presentazione della dichiarazione IMU con modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa qualora il diritto all’esenzione cessi.
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
- Casa familiare assegnata al genitore affidatario del/dei figlio/i. Nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. L'individuazione della 'casa familiare' deve risultare da apposito provvedimento del giudice da presentare al Comune ai fini dell’applicazione dell’esenzione.*
* N.B. non ha diritto all’esenzione il genitore non assegnatario della casa familiare, solo nel caso in cui non ci siano figli nella coppia o siano presenti solo figli maggiorenni autosufficienti. L’imposta dovrà essere versata in base alla quota di possesso.
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Fabbricati "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’I.M.U. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.M.U. a pena di decadenza.
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione deve essere presentata apposita autocertificazione entro il 16/12/2025, come da regolamento I.M.U..
Restano valide le autocertificazioni già presentate qualora non siano variate le condizioni che danno diritto all’esenzione.
Link ad Autocertificazione IMU 2025 per agevolazioni
La riduzione I.M.U. per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
Occorre la presentazione della dichiarazione I.M.U. ministeriale.
COME PAGARE L'I.M.U.
SCADENZE
Il versamento I.M.U. è eseguito mediante modello F24 con scadenza della prima rata il 16 giugno 2025 e della seconda rata il 16 dicembre 2025.
E’ possibile versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2025.
- Prima rata acconto: 16 giugno 2025 - è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
- Seconda rata saldo: 16 dicembre 2025 - conguaglio annuo di quanto effettivamente dovuto sulla base delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2024 sopra riportate.
Il modello F24 è disponibile, in versione cartacea, presso Banche, Poste e agenti della riscossione, oppure sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it in formato elettronico.
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
La dichiarazione I.M.U. deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Note e modulistica: modelli e istruzioni per le dichiarazioni IMU aggiornati (approvati con DM del 24-4-2024).
Il Ministero ricorda che la dichiarazione I.M.U. deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in siffatta ipotesi, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica (art. 1, comma 759, lett. g-bis, legge 160/2019).
E’ possibile presentare una dichiarazione IMU/IMPi “nuova”, “sostitutiva” o “multipla” secondo le regole contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto, di seguito consultabile al link di riferimento.
Il modulo di Dichiarazione IMU/IMPI cartaceo può essere spedito tramite posta certificata oppure con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio Tributi del Comune.
La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione. La presentazione attraverso procedura telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline ed Entratel.
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste. A partire dal 2020, l’art. 1 comma 770 della L. n. 160/2019 ne prevede la presentazione ogni anno. Dal dipartimento delle Finanze, il decreto ministeriale Mef del 24 aprile 2024, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione I.MU. destinato agli enti non commerciali.
Link al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/4/2024
Link al modello di Dichiarazione IMU/IMPi
Link alle Istruzioni per la compilazione del modello IMU/IMPi e specifiche tecniche
Link al modello di dichiarazione IMU ENC
Link alle istruzioni per la compilazione del modello IMU ENC e specifiche tecniche
Base imponibile ridotta del 50% nei seguenti casi di:
1. ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTE ENTRO IL 1° GRADO:
E’ stabilita una riduzione del 50% della base imponibile per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo (comodante) in comodato d’uso a parente in linea retta entro il primo grado (comodatario) con esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:
- il Comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale e quindi risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente;
- il Comodante deve avere residenza anagrafica e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova l’immobile dato in comodato;
- il Comodante deve possedere un solo immobile* sul territorio italiano oltre alla sua abitazione principale, come sopra individuata;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”.
* Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che per immobile si deve intendere un fabbricato ad uso abitativo con le relative pertinenze (massimo una per categoria per le categorie C/2-C/6-C/7). Non si perde la possibilità di fruire dell’agevolazione se si possiedono oltre all’abitazione data in comodato e all’abitazione principale anche terreni, negozi, capannoni ecc..
N.B.: In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione I.M.U..
Con la sentenza n. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’I.M.U. senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.
2. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO.
3. FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI:
previa presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 come previsto da art.6 del Regolamento I.m.u..
N.B. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sopra elencate il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti sul modello di dichiarazione I.M.U. ministeriale.
Riduzione di imposta del 25% per immobili locati a canone concordato:
E’ stabilita una riduzione dell’imposta del 25% per l’unità immobiliare locata a canone concordato ex legge n. 431/1998.
Si precisa che le aliquote I.M.U. per gli immobili locati a canone concordato sono le seguenti:
- 0,54% per i contratti di affitto ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98 a persona fisica che risiede anagraficamente e dimora nell’immobile stesso;
- aliquota ordinaria del 0,99% per tutti gli immobili diversi da quelli indicati nel punto precedente.
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sopra elencate il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti presentando il modello di dichiarazione I.M.U per l’anno in cui matura l’agevolazione, indicando gli estremi dello stesso, compresa la durata e la registrazione all’Agenzia delle Entrate, i dati dell’affittuario e l’eventuale acquisizione della residenza/dimora. La dichiarazione I.M.U. deve essere presentata anche nell’anno in cui viene meno il beneficio ed in caso di proroga del contratto.
Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato:
In attuazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del 16 gennaio 2017, con gli accordi del 26 settembre 2017 applicabili nel territorio metropolitano di Bologna, le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini hanno convenuto sull'opportunità di prevedere un'apposita attestazione che dovrà essere rilasciata congiuntamente da una organizzazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie dell'accordo, tramite l'elaborazione e la consegna di una modulistica atta a documentare alla pubblica amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale dell'accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Per poter fruire delle agevolazioni I.M.U., previste per la locazione a canone concordato, il contratto, stipulato a canone concordato, dovrà quindi contenere necessariamente tale attestazione di conformità del contratto di locazione all'accordo territoriale, rilasciata congiuntamente da due organizzazioni sindacali di cui una della proprietà edilizia e una dei conduttori.
Terreni agricoli:
E’ prevista l’esenzione I.M.U. per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Permane l’assoggettamento all’imposta I.M.U. dei terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli soggetti ad I.M.U. è 135.
Regolamento per l'applicazione dell'IMU:
Link al testo delibera di Consiglio n. 32 del 20.12.2023
Link al testo regolamento allegato alla delibera
Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e per la rateizzazione
Link al testo delibera di Consiglio n. 19 del 22.07.2020
Link al testo regolamento allegato alla delibera
Link utili:
Link Aree edificabili
Link al Dichiarazione sostitutiva per fabbricati inagibili e/o inabitabili
Link al Ravvedimento operoso
Variazione tasso di interesse legale 2025
Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,0% annuo (MEF - Decreto 10 dicembre 2024 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024).
Link a Richiesta rimborso e/o compensazione
Link al testo delibera di consiglio n. 5/2007 Determinazione della misura annua del tasso di interesse.