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TASI 2019
Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Nel caso di utilizzo dell’immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, la Tasi è dovuta:
- dal titolare di diritto reale nella misura del 90% e
- dall’utilizzatore nella misura del 10%.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu.
Per il 2019 restano invariate le aliquote Tasi che si riepilogano di seguito:
1 ‰ aliquota base (applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito comprese le aree edificabili e le categorie D/5 e D/10)
1 ‰ abitazioni principali (solo le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze)
0,5 ‰ categorie catastali D (tranne categorie D/5 e D/10 alle quali si applica l’aliquota 1 ‰)
0,5 ‰ categoria catastale C/1
Il versamento TASI è eseguito mediante modello F24 con scadenza della prima rata il 16 giugno 2019 (scadenza prorogata al 17 giugno 2019 in quanto il 16 giugno è domenica) e della seconda rata il 16 dicembre 2019. E’ possibile versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2019 (scadenza prorogata al 17 giugno 2019 in quanto il 16 giugno è domenica).
Il modello F24 è disponibile, in versione cartacea, presso Banche, Poste e agenti della riscossione, oppure sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziadelleentrate.gov.it) in formato elettronico.
L’imposta, per i proprietari, non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
L’imposta, per gli occupanti, non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
La dichiarazione Tasi deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso mediante il modello di dichiarazione Imu con l’annotazione che trattasi di Tasi. La scadenza della dichiarazione TASI, su modello IMU, per l’anno 2018 è prorogata all’1 luglio 2019 in quanto il 30 giugno è domenica.
Link al Modello di dichiarazione IMU
Link al Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU
IN EVIDENZA:
ABITAZIONE PRINCIPALE
E’ prevista l’esenzione Tasi per le abitazioni principali e loro pertinenze (al massimo una per categoria per le categorie C/2-C/6-C/7). Tali abitazioni erano già esenti dall’Imu.
Si ricorda che per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, permane l’obbligo di autocertificazione, come da regolamento comunale, entro il 16/12/2019.
Link al modello di Autocertificazione IMU-TASI 2019
L’abitazione principale del detentore è esente per la quota del 10% a suo carico. Resta dovuta la Tasi da parte del possessore nella misura del 90%.
Le abitazioni di lusso (accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) rimangono soggette sia ad Imu che a Tasi.
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO
E’ stabilita, sia per l’IMU che per la TASI, una riduzione del 50% della base imponibile per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo (comodante) in comodato d’uso a parente in linea retta entro il primo grado (comodatario) con esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9),
Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:
- Il Comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale e quindi risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente;
- Il Comodante deve avere residenza anagrafica e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova l’immobile dato in comodato;
- Il Comodante deve possedere un solo immobile* sul territorio italiano oltre alla sua abitazione principale, come sopra individuata;
- Il contratto di comodato deve essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sopra elencate il comodante, soggetto passivo, deve attestare il possesso dei requisiti mediante presentazione della dichiarazione Tasi entro la scadenza di legge (30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione)
*Il dipartimento delle finanze ha chiarito che per immobile si deve intendere un fabbricato ad uso abitativo con le relative pertinenze (una per categoria per le categorie C/2-C/6-C/7). Non si perde la possibilità di fruire dell’agevolazione se si possiedono, oltre all’abitazione data in comodato e all’abitazione principale, anche terreni, negozi, capannoni ecc.)
Novità legge di bilancio 2019: La legge n. 145/2018, al comma 1092 aggiunge all'art. 13, comma 3, lettera 0a), del D.L. 201/ 2011 convertito in legge 214/2011 le seguenti parole: “il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
E’ stabilita, sia per l’IMU che per la TASI, una riduzione dell’imposta del 25% per l’unità immobiliare locata a canone concordato ex legge n. 431/1998.
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sopra elencate il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti mediante presentazione della dichiarazione IMU-Tasi indicando nelle annotazioni: i seguenti elementi: gli estremi di registrazione del contratto, la durata dello stesso, il nominativo dell’inquilino con il relativo codice fiscale e la data della residenza se acquisita.
La dichiarazione IMU-TASI dovrà essere ripresentata in caso di cessazione dell’agevolazione, di rinnovo del contratto o di modifiche che incidono sul calcolo della tassa.
Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato.
In attuazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del 16 gennaio 2017, con gli accordi del 26 settembre 2017 applicabili nel territorio metropolitano di Bologna, le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini hanno convenuto sull'opportunità di prevedere un'apposita attestazione che dovrà essere rilasciata congiuntamente da una organizzazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie dell'accordo, tramite l'elaborazione e la consegna di una modulistica atta a documentare alla pubblica amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale dell'accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Per poter fruire delle agevolazioni IMU-TASI, previste per la locazione a canone concordato, il contratto, stipulato a canone concordato, dovrà quindi contenere necessariamente tale attestazione di conformità del contratto di locazione all'accordo territoriale, rilasciata congiuntamente da due organizzazioni sindacali di cui una della proprietà edilizia e una dei conduttori.
Regolamento per l'applicazione della TASI:
- Link al testo delibera di Consiglio n. 56 del 19/12/2018
- Link al testo regolamento allegato alla delibera
Link utili:
Link Aree edificabili
Link al Ravvedimento operoso Imu-Tasi
Link a Richiesta rimborso e-o compensazione IMU-TASI
Link al testo delibera di consiglio n. 5/2007 Determinazione della misura annua del tasso di interesse
PAGARE LA TASI